Mezzi consentiti e licenze
In tutte le acque del territorio è consentita la sola pesca dilettantistica con uso di una sola canna, con o senza mulinello: scopri gli altri dettagli.
Mezzi consentiti per la pesca
In tutte le acque del territorio è consentita la sola pesca dilettantistica con uso di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo con esche naturali, o di quattro mosche artificiali o di un’altra esca artificiale.
Sono vietati l’uso della bilancia, l’uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione, l’uso del sangue, la pesca con le larve di mosca carnaria o con altre specie di ditteri, con le interiora di animali o con il pesce vivo o morto.
È altresì vietato il sistema di pesca con l’uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
Licenze e permessi regionali
Per l’esercizio della pesca nelle acque del territorio è necessario essere in possesso delle opportune licenze, che si ottengono mediante il pagamento di tasse annuali o di permessi temporanei.
Le tariffe e le relative licenze variano a seconda delle acque in cui si esercita la pesca: per essere abilitati alla pesca in tutte le tipologie di acque occorre dotarsi della licenza regionale, a cui si devono eventualmente affiancare altri titoli, se richiesti da chi gestisce le acque in cui si intende esercitare l’attività.
La licenza regionale può essere
_ di tipo “A”: per coloro che esercitano la pesca quale attività lavorativa esclusiva e prevalente; autorizza il pescatore di mestiere all’esercizio della pesca mediante l’uso delle reti. La licenza è rilasciata dalla Provincia competente, che aggiorna l’elenco dei possessori ogni tre anni.
Costo €72,00 annui.
_ di tipo “B”: per i dilettanti che esercitano la pesca senza scopo di lucro con la canna, munita di mulinello e più ami, o con la bilancia (ove consentita) con lato non superiore a 1,50m.
Costo €22,72 annui.
_ di tipo “D”: per cittadini stranieri che esercitano la pesca dilettantistica in Italia; licenza equiparata alla “B” per italiani ma valida per un periodo di tre mesi dalla data di versamento.
Costo €8,52.
_ permesso temporaneo giornaliero di pesca: rilasciato a pescatori occasionali dalla Provincia di Cuneo e valido solo sul territorio provinciale.
Costo €5.
Versamenti
_ licenze “A”, “B” e “D”
ccp n. 93322337 intestato a Regione Piemonte, Tassa Pesca – piazza Castello 165, Torino; bonifico bancario o pagamento via internet sul cc IBAN IT62D0760101000000093322337; uffici postali; indicare nella causale tipo licenza e anno di riferimento.
Per le licenze “B” e “D” il possesso della ricevuta del versamento, accompagnato da un documento d’identità, costituisce titolo di autorizzazione alla pesca.
_ permesso temporaneo giornaliero di pesca
ccp n. 14641120 intestato a Provincia di Cuneo, Caccia e Pesca – Servizio Tesoreria, corso Nizza 21 – Cuneo; causale: permesso di pesca giornaliero per il giorno gg/mm/aaaa. Il permesso giornaliero può essere ritirato presso la Provincia di Cuneo o acquistato in forma cartacea presso concessionari/proprietari di riserve di pesca, negozi di articoli sportivi o altri esercizi commerciali abilitati.
Il possesso della ricevuta del versamento, accompagnato da un documento d’identità, costituisce titolo di autorizzazione alla pesca.
Esenzioni
Sono esonerati dal pagamento tutti i pescatori dilettanti residenti in regione Piemonte minori di anni 14 e le persone portatrici di handicap (art. 3 della Legge 104/92), che potranno esercitare la pesca con un documento che attesti l’età anagrafica o lo status di portatore di handicap. La recente L.R. 5/12 esclude dall’esenzione i maggiori di anni 65, precedentemente esonerati, che dovranno dunque provvedere ad eseguire il versamento della tassa regionale: tale modifica ha avuto validità a partire dal 1° gennaio 2013.